DECRETO SOSTEGNI BIS – LE MISURE A FAVORE DELLO SPORT E DEL TERZO SETTORE

A cura di Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri

Nella Gazzetta ufficiale n.123 del 25 maggio scorso è stato finalmente stato pubblicato il cosiddetto decreto “Sostegni bis” (DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73. Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.)

Come per i precedenti decreti emessi nel corso di questi mesi, tracciamo una sintesi dei provvedimenti a favore delle ASD/SSD e degli Enti del Terzo Settore, che ricalcano a grandi linee misure già adottate in passato.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ENTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA  (art. 1)

Possono usufruire del contributo a fondo perduto, oltre alla SSD, le ASD e gli enti non commerciali in genere in possesso di partita IVA, che avevano già usufruito dello stesso tipo di contributo previsto dal decreto Sostegni (articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) o non avendone in precedenza i requisiti ne sono ora in possesso grazie ai nuovi parametri stabiliti dal sostegni bis.

Le opzioni previste per usufruirne sono infatti di diverso tipo. Innanzitutto chi ha già fatto domanda per il precedente contributo, e gli è stato riconosciuto, riceverà, con le stesse modalità (accredito sul conto corrente o riconoscimento del credito d’imposta) lo stesso importo ricevuto in precedenza.

Una seconda opzione è data a quei soggetti che hanno già ricevuto il primo contributo e per i quali l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: se il contributo che riceveranno automaticamente è inferiore a quanto essi potrebbero ricevere calcolandolo su questi diversi parametri temporali, potranno presentare una nuova domanda, e riceveranno l’importo a conguaglio.  

Potranno presentare domanda anche coloro che non hanno ricevuto il precedente contributo (che si riferiva ad un calo del 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019) e che ne hanno ora i requisiti In questo caso, aumenta la percentuale applicata al calo medio mensile: 90% per chi ha un fatturato sino a centomila euro, 70% oltre centomila e sino a 400.000,

In entrambi i casi, ci sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà tempi e modalità: la domanda va presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura.

Infine, un ulteriore contributo spetta a chi ha avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Modalità ed entità saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, o come per i precedenti casi, bisognerà presentare domanda in via telematica.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (art.4)

A tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di  immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, per i canoni versati per i mesi da gennaio a maggio 2021. Se svolgono attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei suddetti requisiti a quei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO (art. 10)

Sono sostanzialmente di due tipi le misure che riguardano il settore sportivo dilettantistico. La prima è costituita dal fondo ( 56 milioni di euro, comprese le società professionistiche), con il quale si eroga un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, in favore delle ASD/SSD iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a definire modalità e termini delle domande di contributo, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto (quindi presumibilmente entro la seconda metà di settembre).

La seconda riguarda la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), istituito dal decreto legge 137/2020; già incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 con il decreto Sostegni, è stata ulteriormente incrementata di 180 milioni di euro. Il contributo a fondo perduto erogabile a valore su questo fondo è riservato alle ASD/SSD che hanno sospeso l’attività sportiva. Anche in questo caso, servirà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (dunque entro metà settembre), per stabilire le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese. Come per il passato, e come faremo per il decreto che si attende per il decreto sostegni, vi aggiorneremo puntualmente sull’uscita del provvedimento e se sarà necessario adegueremo il nostro software per il rilascio della documentazione eventualmente richiesta.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DEGLI ENTI NO NCOMMERCIALI (art. 13)

La misura, varata con il decreto legge “liquidità” (aprile 2020) prevede la proroga al 31 dicembre 2021 di accesso al credito (sino a 30.000 euro) garantito dal fondo di Garanzia PMI. Ritorneremo più dettagliatamente a descrivere le modalità con cui accedere alla procedura, di grande importanza per tutti gli affiliati e per la quale il Forum del Terzo Settore, di cui la nostra Associazione è parte, si è molto battuto in questi mesi.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32)

A tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’ammontare delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d’imposta può essere usato in compensazione. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

INDENNITA’ PER I COLLABORATORI SPORTIVI (art. 44)

L’indennità riconosciuta ai collaboratori sportivi (che non vengono più definiti “lavoratori sportivi”, forse perché è stata messa in soffitta la norma del DLGS 36 che introduceva questa definizione) ripete quelle in passato più volte erogate. L’importo complessivamente stanziato è pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021, e sarà ancora Sport e Salute ad occuparsene. Sarà erogata a chi ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed è in possesso degli ulteriori requisiti più volte ricordati. Come per il passato, si dovrà autocertificare il loro possesso, e tutti coloro che l’hanno già precedentemente ricevuta saranno a tal fine contattati da Sport e Salute,

Gli importi, relativi ai mesi di aprile e maggio, sono i seguenti: ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 2.400 euro; tra 4.000 e 10.000 euro annui, spettano 1.600 euro; sotto 4.000 annui, spettano 800 euro. Importante: Sport e Salute acquisirà dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso (ricavabili ad esempio dalla certificazione unica) gli importi percepiti nel 2019 dai collaboratori sui quali calcolare il bonus.

Infine, come rilevabile anche dal comunicato pubblicato sul sito del  Dipartimento per lo Sport, “viene risolta la casistica relativa alle “incongruenze INPS” ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi” tramite l’erogazione a conguaglio dell’eventuale minor importo già ricevuto.

FONDO POLITICHE GIOVANILI  (art. 64)

Il Fondo per le politiche giovanili è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.