RUNTS

Rete associativa AiCS

  • Il 14 gennaio 2022, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato l’elenco delle Associazioni nazionali riconosciute, in via transitoria, come Reti Associativeai fini della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) degli Enti loro affiliati.
  • Sono soltanto 32 le Associazioni Nazionali che hanno ottenuto tale riconoscimento, e l’AICS è tra queste. 

L’AICS, in quanto Rete Associativa, può richiedere l’iscrizione al RUNTS degli enti affiliati che ne fanno richiesta.

Per richiedere informazioni contattaci scrivendo una mail a: segreteria@aicsbiella.it

Cos'è il RUNTS?


Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico su base territoriale gestito dall’Ufficio Statale ossia gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Registro assicura la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS): è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Quali vantaggi offre l'iscrizione al RUNTS?

L’iscrizione al RUNTS consente di:

  • Acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS);
  • Beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale;
  • Accedere al 5 per mille;
  • Accedere a contributi pubblici;
  • Stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • Acquisire la personalità giuridica, nei casi previsti.

Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore, o quelle specifiche, gli enti non iscritti al RUNTS.

Quali sono gli Enti di Terzo Settore?

Gli Enti del Terzo Settore sono:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV);
  • le associazioni di promozione sociale (APS);
  • gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
  • gli enti filantropici;
  • le reti associative;
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute;
  • le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • le fondazioni;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso.