06/01/2021

AGGIORNAMENTO IN RIFERIMENTO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.88 DEL 05/01/2021 E AL DPCM DEL 03/12/2020

Aggiornamento in riferimento al Consiglio dei Ministri n.88 del 05/01/2021 e al DPCM del 03/12/2020. Quanto riportato in questo articolo è valevole fino al 15 gennaio 2021.

Zona gialla: 7 e 8 gennaio 2021
Zona arancione in tutta Italia: 9 e 10 gennaio 2021
Dall’11 gennaio al 15 gennaio l’Italia verrà ripartita nelle zone gialla, arancione e rossa in riferimento all’indice Rt.

SPORT

  • In tutte le zone è consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
    Nelle zone rosse non sono ammessi eventi organizzati da EPS (punto e del DPCM del 03/12/2020)
    Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di tessera agonistica.** La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell’allenamento, come indicato nel link DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW.
  • In zona gialla e arancione, vietato in zona rossa: all’esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, solo in modo individuale (*), l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte, i contenuti dei protocolli emessi da Federazioni e Enti di promozione. Vietato l’utilizzo di spogliatoi interni ai centri sportivi. La società, anche se svolge solo attività all’esterno, deve avere tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell’allenamento, come indicato nel link DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW.
  • In tutte le zone: all’esterno, ammesso sport di squadra solo se in preparazione a partecipare a eventi e competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP.
  • In tutte le zone sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (punto f del DPCM del 03/12/2020)

(*) INDIVIDUALE: Operatore Sportivo che svolge attività con atleti che mantengono il distanziamento minimo di 2 metri.

(**) L’età definita agonistica è citata nella circolare n.6203 del 02 luglio 2018 del Ministero della Salute.
Tutti gli atleti, sia in allenamento che in gara, devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18 febbraio 1982). Non sono ammessi atleti senza la certificazione citata.

Ribadiamo pertanto il concetto che fino al 15 gennaio 2021 possono allenarsi solo gli atleti agonistici.

Se la disciplina svolga, come da Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, è definita sport di contatto e nei mesi di dicembre/gennaio non è presente nessuna competizione in merito alla propria attività sportiva, ci si può allenare all’interno della struttura, in preparazione degli eventi a calendario 2020-2021, solo in forma individuale, ossia rispettando il distanziamento tra atleti di 2 metri.

OLISMO

  • In zona gialla e arancione, vietato in zona rossa: l’attività olistica è ammessa solo all’aperto.

CULTURA

  • In tutte le zone sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sia all’interno che all’esterno non rientranti nella didattica
  • In tutte le zone (art.12 del DPCM 3 dicembre 2020) Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.
  • In tutte le zone (punto s del DPCM 3 dicembre 2020): per la didattica, l’ente proprietario dell’immobile, in accordo con le istituzioni scolastiche, può autorizzare le associazioni ad utilizzare gli spazi scolastici o centri sportivi pubblici o privati, per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8(***) del DPCM del 03/12/20. (attività fino ai 17 anni).
    Importante è di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Fondamentale chiedere autorizzazione per questo tipo di attività.

    (***) L’allegato 8 si riferisce alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti; e alla realizzazione di attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto (in inglese, outdoor education).

Per gli spostamenti per attività sportiva al di fuori del proprio comune, durante la zona arancione e rossa, utilizzare il ModPRO05 Trasferimenti, scaricabile insieme all’autocertificazione tramite il seguente link DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI – NEW.