FAQ

APPROFONDIMENTO – MARZO 2021

I requisiti previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), che devono persistere.

> Il rapporto di collaborazione deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

> L’attività, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta o sospesa. Si ricorda che se si continua a percepire regolarmente l’intero compenso previsto dal rapporto di collaborazione non si ha diritto all’indennità.

> Non bisogna essere beneficiari del reddito di emergenza, né del reddito di cittadinanza.

> L’indennità non è riconosciuta a chi percepisca altri redditi, quali:

  • redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
  • redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
  • pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;

> Ai sensi della normativa (articolo 50 TUIR), per redditi assimilati da lavoro che escludono il diritto all’indennità si considerano:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
  • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
    borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
  • le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
  • le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
  • le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
  • le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
  • le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
  • le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
  • gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
  • i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all’articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell’area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

> Sono inoltre incompatibili e impediscono di ricevere l’indennità le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dal Dl Ristori, ovvero:

  • norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
  • trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
  • nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
  • indennità per i lavoratori domestici.

>>> Se si ritiene che non sussistano più i presupposti sopra descritti per ricevere l’indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l’autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi sopra), si dovrà apporre il “flag” nella casella apposita della rinuncia.