CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA

a cura di Pier Luigi Ferrenti e Luigi Silvestri
Sono circolate le bozze contenenti le istruzioni per usufruire del contributo a fondo perduto spettante a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell’art. 25 del decreto rilancio). Il contributo spetta anche a tutti gli enti non commerciali che hanno partita IVA se le fatture e i corrispettivi dell’aprile 2020 sono inferiori ai due terzi di quelli del 2019.
  Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. Il contributo spetta inoltre, anche se non c’è tale riduzione di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 o hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una percentuale  predeterminata in base al volume di ricavi e compensi.

Se, ad esempio, i ricavi o compensi non sono stati superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la percentuale è pari al 20%.

L’importo minimo del contributo, per gli enti non commerciali come sopra descritti, è comunque pari a 2.000 euro.

La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando l’apposito modello, entro 60 giorni dall’avvio della procedura che la rende possibile.