CONVERTITI IN LEGGE I DECRETI “RISTORI” – TUTTE LE MISURE A FAVORE DELLO SPORT E DEL NO PROFIT

a cura di Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri, Luigi Silvestri.

Nella Gazzetta Ufficiale n° 319 del 24 dicembre 2020, è stata pubblicata la Legge 18 dicembre 2020, n.176, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.”

La legge di conversione, inoltre, “ingloba” le misure previste dai decreti Ristori bis, ter e quater . (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) che, di conseguenza, sono abrogati, pur facendosi naturalmente salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti.

La legge conferma le misure di interesse per l’associazionismo sportivo e del terzo settore approvate con i 4 decreti ristori, in alcuni casi apportando alcune innovazioni.

Gran parte delle misure sono destinate ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto 137 (come noto, ce ne sono molti tipici delle nostre associazioni di carattere culturale, quali quelli relativi ad associazioni e formazioni culturali, artistiche, teatrali, etc, nonché di carattere sportivo, quali gestione di palestre, gestione di impianti sportivi, enti e organizzazioni sportive etc). In alcuni casi sono però limitate solo ai soggetti in possesso di partita IVA.

Ripercorriamo brevemente tali misure, soffermandoci, quando ci sono, sulle novità che ci riguardano, rimandando eventualmente ai precedenti approfondimenti per la loro trattazione più esaustiva.

  • Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 1)

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto 137.

Al contributo possono pertanto accedere, oltre alle SSD, anche ASD, Enti del Terzo Settore ed enti non commerciali in genere, purché in possesso di Partita IVA e operanti in quei settori economici per i quali il DPCM 24 ottobre ha imposto limitazioni all’attività svolta.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Spetta inoltre ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle suddette, anche senza il criterio dell’ammontare del fatturato, se hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Le ASD/SSD, gli Enti del Terzo Settore e gli enti non commerciali in genere che già avevano percepito questo contributo sulla base del decreto legge 34/2020, hanno già ricevuto sul loro conto corrente, in maniera automatica, tale nuovo contributoQuanti invece non avevano presentato domanda ai sensi del decreto 34, potranno farlo, se in possesso dei requisiti, secondo la procedura stabilita dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 10 giugno 2020, a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

  • Rifinanziamento comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (art.2)

Il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva di cui all’art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo, è stato incrementato di 5 milioni di euro. L’incremento è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità.

  • Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche(art. 3)

Questo contributoa fondo perduto, è stato istituito con lo scopo di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono stati stanziati complessivamente 142 milioni di euro per l’anno 2020, destinati esclusivamente a quelle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stati stabiliti dal Dipartimento per lo Sport, i termini per fare domanda sono come noto ormai scaduti e i contributi sono già disponibili sui conti correnti delle ASD/SSD che ne avevano fatto domanda in giugno o in novembre. In questi giorni, sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport, sono stati pubblicati due avvisi indirizzati alle ASD/SSD che pur avendo fatto domanda o per il contributo per i canoni di locazione o per il contributo forfettario, non se lo sono visto riconoscere.

Esclusivamente per le ASD/SSD escluse nel mese di novembre, è possibile presentare richiesta di riesame delle domanda tramite una piattaforma informatica che sarà disponibile sul sito del Dipartimento a partire dalle ore 16:00 del giorno 4 gennaio 2021 fino alle ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2021.

  • Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (Articolo 8)

L’espresso riferimento che viene fatto alle “imprese” sembra far sì che, per quanto riguarda gli enti non profit, possano usufruire di tale agevolazione (credito d’imposta per i canoni degli immobili a uso non abitativo per i mesi da ottobre a dicembre) solamente quelli in possesso di partita Iva e svolgenti attività nei settori di cui ai codici Ateco elencati dal decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77- Per quanto riguarda il credito d’imposta per l’affitto d’azienda, non previsto dal decreto 34per gli enti non commerciali, si deve chiarire se, ai sensi di questo decreto, esso spetti anche per esso.

  • Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (Articolo 8-ter)

Con questo articolo, introdotto con la conversione in legge del decreto, è stato istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro allo scopo di ridurre nell’anno 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come « trasporto e gestione del contatore » e « oneri generali di sistema»

Ulteriori condizioni:

  • avere la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020
  • svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al decreto 137

Allo scopo, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

  • Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze (Articolo 9 bis)

La cancellazione opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che in tali immobili si esercitino le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto

  • Cassa integrazione in deroga ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Articolo 12)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.

  • Sospensione dei versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dei versamenti tributari (art. 13, art 13 ter e art. 13 quater)

Per i datori di lavoro privati operanti in quei settori economici per i quali il DPCM 24 ottobre ha imposto limitazioni all’attività svolta (codici ATECO allegato 1 al decreto) sono stati sospesi i termini per il versamento:

  • dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per la competenza del mese di novembre nonché di quelli che scadono nel mese di dicembre.
  • delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che essi operano in qualità di sostituti d’imposta il cui versamento scade nel mese di novembre e nel mese di dicembre
  • dell’IVA il cui versamento scade nel mese di novembre e nel mese di dicembre

Il pagamento può essere effettuato entro il 16 marzo 2021, o fino a quattro rate decorrenti dal 16 marzo 2021.

Un emendamento approvato alla Camera in sede di esame in commissione della legge di bilancio 2021, inoltre, sospende i suddetti versamenti dovuti da Enti di Promozione, federazioni, società sportive dilettantistiche e professionistiche che operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento, anche per i mesi di gennaio e febbraio.

  • Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore  (Articolo 13-quaterdecies).

Il fondo ha una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, ed è stato istituito allo scopo di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, è stato istituito per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 266/1991, delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di cui alla legge 383/2000 e delle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

Importante: le APS, le ASD, le ONLUS che usufruiscono del contributo a fondo perduto previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto non possono cumularlo con il fondo istituito con questo articolo.

  • Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport (art. 17 e art. 17 bis)

Come noto, per i mesi di novembre e dicembre, Sport e Salute ha erogato un’indennità di 800 euro mensili ai lavoratori dello sport che operano presso ASD/SSD/Federazioni/Enti di Promozione Sportiva che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno sospeso o ridotto l’attività sportiva.

Lo stanziamento per il mese di novembre ammontava a 124 milioni di Euro; quello per il mese di dicembre a 170 milioni di €uro, entrambi incrementabili con gli eventuali risparmi di spesa conseguiti con gli analoghi provvedimenti approvati nei mesi passati.

Sport e Salute ha pubblicato in questi giorni, sul proprio sito, un aggiornamento sullo “stato dell’arte” dell’erogazione del bonus. Quanti hanno fatto domanda per il bonus e non se lo sono ancora visto riconoscere sono invitati a consultare tale aggiornamento

Un’importante novità è stata infine inserita con l’approvazione in legge del decreto. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse che residuano da tutti gli stanziamenti effettuati per le indennità ai lavoratori dello sport, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di dicembre 2020.