CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONE DI SEDI PER ASSOCIAZIONI E IMPIANTI SPORTIVI: CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

a cura di Pier Luigi Ferrenti e Luigi Silvestri

Con la circolare 14 del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità con cui si può usufruire del “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” secondo quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Come già vi avevamo comunicato a più riprese, possono usufruire del credito d’imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il «canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. “, a condizione che abbiano un volume di entrate non superiore a 5 Milioni di euro.

Come aveva già precisato con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene infatti “che il legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR.”

Il credito d’imposta, nella misura del 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo o del 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda,  può essere usufruito relativamente ai canoni d’affitto dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Se, ai sensi dell’articolo 216 del decreto rilancio, si è usufruito della riduzione del canoneper l’utilizzo di impianti sportivi, il credito d’imposta spetta relativamente all’effettivo canone versato.

Precisa poi la circolare che “L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività

In pratica, tutte le nostre associazioni e i nostri comitati provinciali che in tali immobili svolgono la loro attività istituzionale come rilevabile dall’atto costitutivo o dallo statutopossono fruire del  credito d’imposta, anche nell’ipotesi in cui svolgano, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, purché in modo non prevalente o non esclusivo. 

In  caso contrario, ad esempio,  le ASD e le SSD che potrebbero (per pubblicità, sponsorizzazioni etc) avere ricavi maggiori da attività commerciali rispetto a quelle istituzionali (corsi, iscrizioni a manifestazioni sportive,  tesseramento etc) non potranno usufruirne.

Per fruire del credito d’imposta, è poi necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso contrario, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Chi ha già corrisposto il canone relativo ai tre mesi di marzo-maggio può già utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica, utilizzando il codice tributo: “6920”. 

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31 dicembre 2021, al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. 

La cessione del credito non è ancora tecnicamente possibile. Le modalità con cui il credito potrà essere ceduto, come previsto dal comma 5 dell’articolo 122 del Decreto rilancio, saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate così come per tutte le cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID19 

Il credito si può infine utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (in pratica, in quella che si presenterà l’anno prossimo).

In alternativa, continua la circolare “nelle ipotesi in cui il pagamento non è ancora avvenuto,  resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.” In tal caso si pagherà la differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.