di Luigi Silvestri, Pier Luigi Ferrenti, Alessio Silvestri
Il decreto legge 8 aprile 2020 n.23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 dell’8 aprile 2020, (cosiddetto “decreto Liquidità”) contiene alcune misure di interesse per gli enti del terzo settore (ETS), per gli Enti di Promozione sportiva (EPS), per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) e per gli Enti non commerciali in genere.
In particolare, ci riferiamo con questo contributo agli articoli 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI) e 14 (Finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) mentre con un altro contributo affronteremo gli articoli 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) e 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione unica 2020)
Le misure previste da questo nuovo provvedimento si sommano a quelle del Cura Italia del 17 Marzo. Il Terzo settore non compare in modo esplicito, analogamente a quanto avvenuto nel testo del Cura Italia, dove ci si limitava a parlarne, in pratica, per il rinvio dell’approvazione dei bilanci e della modifica degli statuti; compare per la prima volta il mondo sportivo (art.14) che il Cura Italia aveva esplicitamente citato solo per quanto riguardava la sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
Vi è però da dire che nella definizione di piccole e medie imprese che rientrano tra i beneficiari delle misure Cura Italia e del Decreto liquidità, sono però sempre compresi gli enti non profit che svolgono attività economica (fondazioni, associazioni, etc) oltre ovviamente alle cooperative e alle imprese sociali, che sono imprese a tutti gli effetti. Questo lo si evince dalla definizione di PMI riportata nella Raccomandazione della Commissione Europea del maggio 2003 all’articolo 1, a cui bisogna fare riferimento, secondo le quali: impresa è “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica, anche in forma associativa”.
Si ritiene, quindi, che la mancanza della finalità di lucro non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni ed enti in possesso di partita IVA e ,in quanto tali, esercenti attività “imprenditoriali” come delineato dalla Commissione europea.
Una ulteriore condizione per l’accesso al credito previsto dall’art.13 è poi rappresentata dalla necessità di ottenere preliminarmente, da parte del nostro Paese, l’autorizzazione della Commissione europea: sino a che il decreto non avrà superato l’esame della Commissione europea, infatti, le misure ivi previste non saranno operative.
Entrando nel dettaglio dei contenuti di tale art. 13, e limitando l’approfondimento solo alle misure di particolare interesse per le realtà “imprenditoriali” associative, come sopra delineate, si evidenziano le due principali misure al riguardo:
1) le PMI che autocertificano di essere danneggiati dall’emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 e tetto massimo di 25.000 euro, possono attingere al Fondo che garantirà il 100% del finanziamento, gratuitamente e automaticamente, permettendo all’Istituto finanziario di erogare la somma senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo di Garanzia stesso. La banca applicherà all’operazione finanziaria un tasso di interesse massimo predefinito; il preammortamento sarà di 24 mesi e la durata massima di 6 anni;
2) le PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro che autocertificano di essere danneggiate dall’emergenza di COVID-19 e che richiedono nuovi finanziamenti con importi fino al 25% dei ricavi 2019 ,la garanzia può arrivare dal 90% al 100% del finanziamento, combinandola a quella rilasciabile da un Confidi .
Vi sono tante altre opportunità di accesso al Fondo di Garanzia, anche della Sace ,legate non solo ai ricavi ma anche al costo del personale ma il vero nodo da sciogliere sarà il comportamento che terranno le banche, che sono il braccio operativo dell’erogazione della liquidità; riconosceranno l’applicabilità di tali misure per gli enti non profit possessori di partita IVA ? E’, anche per questo, consigliabile sin da ora cominciare a rivolgersi al proprio istituto bancario per chiedere informazioni (l’Associazione Bancaria Italiana – ABI, ha diramato ieri un documento contenente le prime istruzioni).
Per quanto riguarda invece i finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo di cui all’art.14 del decreto liquidità, sono 2 i fondi a cui possono accedere Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (EPS, tra cui pertanto anche l’AICS) e le ASD/SSD. Il primo è quello istituito dalla legge di bilancio 2003 ( legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 90 “disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”), comma 12, (Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree); il secondo, è quello reso disponibile dalla legge costitutiva dell’Istituto del Credito Sportivo (legge 24 dicembre 1957, n. 1295) articolo 5, comma 1 (”contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali”).
Sino al 31 dicembre 2020, per le esigenze di liquidità di EPS e ASD/SSD iscritte nel Registro CONI, il primo fondo può prestare garanzia sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed ha una dotazione, per il 2020, di 30 milioni di euro. Il secondo, può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dal Credito Sportivo o da altro istituto bancario ed ha una dotazione, per il 2020, di 5 milioni di euro.
Questi strumenti, ha dichiarato il Presidente dell’Istituto, Abodi incontrando i presidenti degli Enti di Promozione Sportiva “consentiranno di garantire integralmente 100 milioni di euro di “finanziamenti a tasso vicino allo zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia per le PMI.”
Le modalità di concessione di garanzie e contributi saranno stabilite dallo stesso Istituto per il Credito Sportivo che, sul proprio sito, ha preannunciato di stare elaborando i criteri e il regolamento per rendere accessibile tale opportunità, e che li renderà noti entro la fine della prossima settimana.
Ci auguriamo, come ha affermato il presidente dell’AICS Bruno Molea durante l’incontro con Abodi ” che si arrivi a un accordo quadro tra Enti di Promozione sportiva e Credito sportivo, che preveda regole diverse rispetto al mondo federale, e con un contributo diretto previsto nel Fondo Garanzia per sostenere il credito alle associazioni sportive. L’idea sarebbe quella di garantire una maggiore accesso al credito, anche microcredito perché spesso c’è più bisogno di piccoli finanziamenti”. Torneremo naturalmente ad illustrarvi criteri e regolamento non appena saranno resi noti.
Per concludere: se l’inserimento di un articolo specifico riservato al mondo sportivo è una novità che abbiamo salutato con piacere, malgrado il presidente Conte abbia recentemente definito il Terzo Settore il “cuore pulsante della società” e malgrado gli appelli, provenienti da più parti, affinché siano garantiti salvagente specifici, economici e finanziari, in grado di assicurarne la continuità operativa e la sopravvivenza, nei provvedimenti approvati manca ancora una volta la necessaria individuazione di specifiche misure per questa realtà.
Il terribile momento emergenziale che stiamo vivendo dovrebbe invece favorire il superamento della mera logica dello svolgimento di attività commerciale/economica nella definizione dei criteri di accesso alle misure straordinarie relative al credito, alla liquidità e alle garanzie dello Stato, consentendo a tutti i soggetti non profit di poter beneficiare delle misure di sistema riservate alle imprese.