IL PIEMONTE RITORNA ARANCIONE

Da lunedì 12 aprile passeranno in zona arancione le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli e VCO.

Quella di Cuneo dovrà invece attendere fino a mercoledì 14.

LE REGOLE – valide fino al 30 aprile 2021

SPORT

> Eventi e competizioni sportive, di livello agonistico: è consentito organizzare e partecipare a eventi e competizioni sportive, di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Gli atleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso di tessera agonistica.
La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell’allenamento

> Allenamenti all’interno:
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (art.17 DPCM del 02/03/21)

si possono effettuare allenamenti al chiuso, solo in preparazione alle gare in programma nel calendario Completo AICS

sono ammessi allenamenti con contatto solo se l’evento è pubblicato nel sito CONI alla pagina https://www.coni.it/it/speciale-covid-19, altrimenti in preparazione agli eventi non in programma CONI, ci si può allenare solo in modo individuale

> Spogliatoi: per evitare assembramenti, si rende obbligatorio, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.

> Allenamenti all’esterno:
– all’esterno dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, solo in modo individuale (operatore sportivo che svolte attività con atleti che mantengono il distanziamento minimo di 2 metri), l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte, i contenuti dei protocolli emessi da Federazioni e Enti di promozione.
Vietato l’utilizzo di spogliatoi interni ai centri sportivi.
La società sportiva, anche se svolge solo attività all’esterno, deve avere tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità dell’allenamento.

all’esterno, ammesso sport di squadra solo se in preparazione a eventi e competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP

OLISMO

L’attività olistica è ammessa solo all’aperto

CULTURA

> Circoli culturali e ricreativi:
sono sospese le attività di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sia all’interno che all’esterno non rientranti nella didattica (art.16 DPCM del 02/03/21 – art 2 – bis Delibera )

sono ammesse le attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza e in riferimento alle limitazioni legislative ossia: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

> Disabilità motoria e disturbi spettro autistico: le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto. (art.3 DPCM del 02/03/21)

> Attività ludiche, ricreatice ed educative: è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8. (art.20 DPCM del 02/03/21) (attività fino ai 17 anni) Fondamentale chiedere autorizzazione per questo tipo di attività.