IL RUOLO DEL VOLONTARIO NELLE APS E IL “NUOVO” OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO

A cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier Luigi Ferrenti

Il codice del terzo settore sancisce l’obbligo per le associazioni di promozione sociale di avvalersi in modo “prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”. (art.35 Cts)

Tale condizione rappresenta una peculiarità riservata alle APS, oltre naturalmente alle Organizzazioni di Volontariato (ODV), e che si discosta da quanto il legislatore ha invece previsto per tutti gli altri Enti del Terzo Settore, i quali possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, lasciando loro la piena facoltà.

E’ evidente che il ruolo del volontario non occasionale assume una connotazione rilevante nella vita associativa delle APS e pertanto è indispensabile conoscerne tutti gli aspetti burocratici e amministrativi.

In primo luogo è opportuno ricordare che il volontario “è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune …. in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.” (Art.17 comma 2 Cts).

Non è quindi possibile retribuire le attività del volontario in alcun modo, essendo inoltre rimborsabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate dal volontario (eccezion fatta per quanto previsto dal comma 4 dell’art.17).

Altro aspetto fondamentale riguarda l’obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Un punto correlato all’assicurazione dei volontari e su cui è opportuno soffermarsi a riflettere è inerente all’obbligo di “iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”(art. 17 comma 1)

Al riguardo, un importante chiarimento ci viene fornito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, con la nota n.7180 del 28.05.2021, specifica come il registro dei volontari sia sottoposto all’obbligo di vidimazione al fine di prevenirne l’alterazione e garantire la veridicità del registro stesso.

Desta stupore il fatto che un’informazione così rilevante emerga a distanza di circa quattro anni dal D.lgs 117/2017, sebbene il Codice del Terzo Settore non preveda in nessun modo l’obbligo di numerare e bollare le pagine del registro e di attestarne il numero complessivo.

Ma a lasciare perplessi e a farci chiedere se quest’obbligo possa tuttora riguardare gli Enti del Terzo Settore (ETS) e in particolare le Associazioni di Promozione Sociale e, in tal caso, anche le APS che assicurano “individualmente” ciascun volontario, ci sono altre “incongruenze” che con successivo approfondimento andremo ad analizzare.

Resta da capire come e se sarà possibile “sanare” questa situazione per tutti gli ETS che, in buona fede, negli ultimi tre anni abbiano iscritto i propri volontari all’interno di un registro non vidimato.

Per le dovute delucidazioni sarà necessario attendere le disposizioni di attuazione, richiamate dalla su citata nota n.7180, da emanarsi con un decreto che tarda, come molti altri, da quattro anni.

L’auspicio è che il legislatore possa presto “sciogliere” gli ultimi nodi rimasti in merito alla figura del volontario, una delle pietre miliari della riforma del terzo settore.

L’AICS si sta comunque già adoperando perché dubbi, perplessità e auspici abbiano presto concreta risoluzione.