Le differenze tra lavoratore sportivo e volontario in vista dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport

A cura di Alessio Silvestri

Come ormai noto, il 1° Luglio entrerà in vigore la Riforma dello Sport che segnerà un grande cambiamento per gli enti sportivi e per gli operatori del settore.

Facendo seguito alle informazioni già diffuse al riguardo mediante i canali ufficiali di AICS, con il presente articolo ci focalizzeremo sulle differenze tra la figura del lavoratore sportivo e quella del volontario, fornendo inoltre indicazioni specifiche sui cambiamenti in essere per le collaborazioni sportive in corso nel periodo transitorio previsto per l’anno 2023.

CHI E’ IL LAVORATORE SPORTIVO

E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva percependo un corrispettivo, prescindendo dall’importo.

In aggiunta alle figure su riportate, è lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale)

Al riguardo, la Direzione Nazionale AiCS ha approvato la delibera (scaricabile nell’area riservata del sito www.aics.it)  con la quale definisce queste ulteriori figure.

CHI E’ IL VOLONTARIO DEL SETTORE SPORTIVO

Si definisce volontario chiunque metta a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative neanche indirette, per promuovere lo sport mediante l’attività sportiva, nonché formazione, didattica e preparazione di atleti.

Sulla scia di quanto previsto dal Codice del Terzo settore (D.lgs 117/2017), a favore dei volontari del mondo sportivo sussiste l’obbligo, in capo all’ente, di stipulare un’idonea copertura assicurativa. 

Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate, relativamente ad esempio a spese di trasferte, spese di vitto e di alloggio, indipendentemente dagli importi.

Una ulteriore possibilità consiste nel corrispondere rimborsi autocertificati dal volontario, e quindi senza la necessaria acquisizione dei documenti giustificativi da parte dell’ente, entro il limite massimo di  150 euro mensili.

E’ opportuno precisare che la figura di volontario è incompatibile con quella di lavoratore sportivo e pertanto NON sarà possibile ricoprire il doppio ruolo di lavoratore e di volontario all’interno dell’ente per la quale la prestazione è resa.

La figura del volontario si caratterizza pertanto per alcuni tratti essenziali: spontaneità della prestazione, assenza di fine di lucro, fine di solidarietà e gratuità della prestazione.

Si determina cosi una netta distinzione tra volontari e lavoratori sportivi che possiamo riassumere in poche righe:

• volontario: colui che presta la propria opera gratuitamente e a cui spetta il solo rimborso delle spese autorizzate e sostenute, oltre alla stipula di una specifica polizza assicurativa.

• lavoratore sportivo: colui che percepisce un compenso per l’attività sportiva svolta, inclusa la didattica, la formazione e la preparazione degli atleti.

I COMPENSI DEI COLLABORATORI SPORTIVI: LE NUOVE SOGLIE

A partire dal 1 Luglio 2023, i compensi erogati a favore dei collaboratori sportivi non saranno più considerati quali redditi diversi bensì quali redditi assimilabili al lavoro dipendente.

Ciò comporterà presumibilmente, e in attesa di chiarimenti ufficiali, l’obbligo di erogare i compensi mediante mezzi tracciati (bonifico, assegno) escludendo così il pagamento in contanti, strumento consentito con la precedente normativa in vigore fino al 30 Giugno 2023.

Rimanendo in tema di differenze tra le due normative, una delle principali novità introdotte dalla Riforma dello Sport sta nell’introduzione di una soglia di esenzione totale per i compensi sportivi percepiti complessivamente dal singolo collaboratore fino a 5.000€ annui, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000€.

L’esenzione fiscale e contributiva  di euro 5.000 non è applicabile ai compensi sportivi percepiti dai lavoratori dipendenti.

La forma più comune di rapporto di lavoro sportivo che presumibilmente si instaurerà a partire dal 01.07.2023 sarà certamente la collaborazione coordinata e continuativa ; per tale tipo di compenso sportivo varrà appieno l’esenzione predetta fino ad euro 5.000.

Per la parte eccedente l’importo di 5.000€ scatta invece l’obbligo dei versamenti  dei contributi previdenzialipari a circa il 26%(comprensivo delle aliquote minori) per coloro che hanno già una copertura previdenziale ; per coloro che non hanno copertura previdenziale la percentuale di contribuzione sarà del 27% circa(comprensivo delle aliquote minori).

Per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della norma tale contribuzione è ridotta alla metà ; non vi è alcuna riduzione contributiva ,invece ,per i lavoratori sportivi dipendenti.

Volendo fare un esempio di calcolo contributivo per un collaboratore sportivo privo di altra copertura previdenziale, supponiamo che l’importo percepito sia pari a 10.000€: escludendo i primi 5.000€ esenti, i contributi saranno pari al 13,5 % dell’eccedenza ( 5.000€) e quindi pari a 675€, di cui i 2/3 (450€) a carico dell’ente e 1/3 (225€) trattenuti al collaboratore.

Per quanto riguarda invece l’imposizione fiscale, i compensi fino a 15.000,00 euro sono completamente esclusi dal calcolo imponibile. Si tratta pertanto di una miglioria per le casse degli Enti sportivi rispetto alla norma attualmente vigente che vede la soglia di esenzione fiscale fissata a 10.000 euro.

Da un punto di vista amministrativo ricordiamo che entro la soglia dei 5.000€ sarà possibile stipulare un contratto di lavoro sportivo co.co.co. senza comunicarlo all’Inps; tale obbligo scatta infatti al superamento della soglia dei 5.000€ di compensi percepiti complessivamente dal collaboratore.

Sopra la soglia di 15.000€ sarà obbligatoria invece l’emissione di un cedolino paga.

COSA ACCADE NEL PERIODO TRANSITORIO (ANNO 2023)

Come precisato dal Decreto Milleproroghe, al fine di consentire un allineamento normativo, dal 1/01/2023 al 30/06/2023 sarà possibile percepire compensi sportivi sulla base di quanto previsto dall’art.67 comma 1 del TUIR (fino alla nota soglia di 10.000€), mentre dal 1/07/2023 l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali sarà pari a 5.000€.

Pertanto nell’anno 2023 l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali e previdenziali non potrà superare l’importo complessivo di euro 15.000(se erogati nei limiti delle scadenze su riportate).

Tale regime transitorio resta valido anche per tutti gli altri aspetti amministrativi e procedurali, quali ad esempio la possibilità certa di erogare compensi sportivi in contanti fino al 30 Giugno 2023 e l’obbligo a partire dal 1/07/23 di comunicare all’Inps  i contratti di lavoro sportivo, al superamento della soglia dei 5.000€, a prescindere dai compensi percepiti dal collaboratore fino al 30 Giugno 2023.