LEGGE DI RIFORMA DELLO SPORT E LAVORO SPORTIVO: LE NOVITA’

A cura di Luigi Silvestri, Alessio Silvestri e Pier luigi Ferrenti

Il 26.02.2021 è stata approvata dal Governo la normativa di riforma dello sport, articolata nei seguenti 5 decretiEnti sportivi e lavoro sportivo, ruolo degli agenti sportivi, sicurezza degli impianti, semplificazione burocratica e sicurezza sport invernali.

In merito al decreto inerente gli Enti sportivi e il lavoro sportivo, si evidenziano diversi elementi di riflessione che impattano anche il mondo dello sport di base e degli Enti di Promozione sportiva .

Di particolare rilievo è la revisione organica del lavoro nel mondo dello sport, sia dilettantistico che professionistico, con l’introduzione delle figure del  “lavoratore sportivo” e dell’ ”amatore”.

 Con riferimento a quest’ultimo, nell’art .29 del decreto viene delineata la figura dell’amatore sulla base di quella del “ volontario”  del Codice del Terzo Settore, ma con la possibilità di corrispondere allo stesso, alle condizioni previste dalla legge, compensi e premi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive , nonché indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfetari nel limite massimo di euro 10.000; fino a tale importo vi è la totale esenzione fiscale e contributiva ,con la qualificazione ben nota dei redditi diversi , dettata dall’art 67 del testo unico imposte sui redditi (917/86). La differenza, rispetto ai compensi sportivi pregressi, è che l’ammontare di 10.000 euro, a titolo di indennità e rimborsi, rappresenta il tetto massimo annuo che l “amatore può percepire, oltre il quale il rapporto viene qualificato come professionale, ai sensi degli artt. 25 e ss del decreto.

 In tal modo, viene introdotta una figura “speciale “ di volontario nel mondo dello sport ,ben diversa ,almeno dal punto di vista economico, dal volontario del terzo settore.

Il lavoratore “sportivo” viene, invece, definito dall’art 25 come l’atleta ,l’istruttore ,il direttore tecnico ,il preparatore tecnico ,il direttore di gara, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e che non rientra fra gli “amatori “.

Il “lavoratore sportivo” potrà essere legato alla ASD/ SSD ,all’EPS e alla FSN da tutte le tipologie contrattuali previste nel mondo del lavoro ( dipendente ,collaboratore co.co.co ,collaboratore occasionale ,lavoratore autonomo) e per ogni forma contrattuale nel decreto è prevista una specifica regolamentazione, con particolare riguardo al lavoro dipendente (art 26) .

Viene prevista, inoltre, l’esenzione fiscale fino ad euro 10.000 per tutti i tipi di lavoro sportivo, nel settore dilettantistico, con la precisazione che per “premi “ e “ compensi “ erogati nell’esercizio diretto di attività dilettantistica si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive(art 36 comma 6 e 7) .

Sul punto e, in genere, su molti aspetti della parte fiscale e previdenziale del decreto, che non brilla in chiarezza, sono auspicabili chiarimenti interpretativi, alla luce dei quali forniremo dettagli più esaustivi.

E’ già possibile, però, trarre qualche valutazione generale sull’impianto normativo del lavoro sportivo e riteniamo che lo stesso desti diverse perplessità. Anziché porre in essere delle semplificazioni introducendo una normativa specifica per il “lavoratore sportivo”, si è scelto di estendere al mondo sportivo tutte le tipologie contrattualistiche esistenti nel diritto: lavoro autonomo, lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni occasionali, passando per le figure dell’apprendista e del volontario – amatore.
Tale scelta, oltre a non essere completamente in linea con la legge delega, potrebbe provocare evidenti complicazioni e soprattutto confusione in un settore che da tempo chiede, invece, semplificazioni normative.

Si lascia alla libera contrattazione delle parti (Ente sportivo / lavoratore) la scelta del contratto di lavoro più idoneo; occorre essere consapevoli che, molto spesso, la linea di demarcazione fra una tipologia di lavoro e un’altra è davvero sottile. Si pensi alle differenze tra collaborazione coordinata e continuativa e lavoro subordinato che hanno originato contenziosi tali da portare il legislatore ad abolire quasi del tutto le co.co.co.

Forse sarebbe stato opportuno distinguere due casistiche fondamentali (come richiesto dall’AICS in sede di audizione alla Commissione parlamentare) e precisamente: chi svolge un “lavoro sportivo” in via esclusiva e chi, invece, svolge un lavoro principale (come dipendente, autonomo, etc) e parallelamente opera anche nel settore sportivo dilettantistico.

Per chi lavora, in via esclusiva, nel mondo sportivo anche con compensi fino alle soglie di esenzione (10.000€) poteva essere prevista una copertura previdenziale ad hoc con un contratto “tipico”, anche di lavoro dipendente, se ricorrevano i presupposti; mentre per chi svolgeva l’attività in aggiunta al proprio lavoro prevalente, andava prevista una diversa tipologia di contratto, anche di collaborazione, con opportuni incentivi di carattere fiscale e previdenziale.

Tali suggerimenti non sono stati recepiti ma resta il tempo per migliorare questa riforma, visto che l’entrata in vigore della quasi totalità delle misure è prevista al 01 luglio 2022 e il Governo si è impegnato ,entro tale termine, a sentire le categorie interessate per apportare le dovute modifiche, prima fra tutte per la figura dell’amatore”, precisando se rientra anche colui che si occupa dell’organizzazione delle manifestazioni sportive e dell’attività sportiva in genere (Dirigenti delle ASD/ SSD,EPS).