PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DPCM SUL 5 PER MILLE

A cura di Pier Luigi Ferrenti

Come avevamo accennato nel precedente articolo, il mese di settembre ha registrato significativi progressi nel percorso della riforma del Terzo Settore: la pubblicazione dl decreto sul 5 per mille  ne è testimonianza.

La legge Delega 106/2016 per la riforma del terzo settore (articolo 9) aveva previsto, tra l’altro, il “completamento della riforma strutturale dell’istituto della destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. Puntualmente e contemporaneamente ai decreti legislativi (Dlgs) su Codice del Terzo Settore e Impresa Sociale, era così arrivato il Dlgs 111 del 3 luglio 2017 (Gazzetta ufficiale 166 del 18 luglio 2017) avente per oggetto “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Con assai minore puntualità è arrivato invece il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 111 doveva, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, definire “le modalità e i termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.”

Ci sono infatti voluti oltre tre anni perché il decreto fosse pubblicato (DPCM 23 luglio 2020, Gazzetta ufficiale n.231 del 17 settembre 2020) ma il nuovo sistema di riparto non potrà ancora entrare compiutamente in vigore in quanto legato, per quanto riguarda gli Enti di Terzo Settore (ETS), all’entrata in funzione del RUNTS.

L’art. 1 del DPCM, nell’elencare le finalità dell’istituto e i soggetti destinatari, subordina infatti il sostegno degli enti del terzo settore alla loro iscrizione nel RUNTS. Sino all’anno successivo a quello di operatività del RUNTS, potranno pertanto accedervi solo APS, ODV e ONLUS, iscritte nei Registri vigenti, mentre l’accesso sarà precluso anche in futuro alle imprese sociali.

Considerato che l’operatività del RUNTS si avrà il prossimo anno, tutti gli altri Enti del terzo settore no potranno accedere al 5 per mille prima del 2023.

Per accedere al riparto, è inoltre necessario accreditarsi. Gli ETS dovranno farlo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali utilizzando proprio il RUNTS: o in sede di iscrizione allo stesso o successivamente all’iscrizione, entro il 10 aprile dell’anno in cui chiedono di partecipare al riparto.

Il sostegno del 5 per mille continuerà a valere anche per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), a patto che esse siano riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Debbono inoltre avere un settore giovanile e “svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.” Dovranno accreditarsi presentando domanda al CONI e dovranno farlo anch’esse entro il 10 aprile dell’anno in cui chiedono di partecipare al riparto.

L’articolo 2 del DPCM sembrerebbe limitare l’accesso alle ASD “affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”, in contrasto però con il successivo art. 6, che precisa che all’atto della richiesta di iscrizione si dichiari “l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI”.

Una novità significativa, e molto positiva, è data infine dal fatto che l’accreditamento è permanente, e non dovrà pertanto essere ripetuto negli anni successivi, ferma restando la possibilità di cancellarsi o di essere esclusi se sono venuti meno i requisiti per l’iscrizione.

Il contributo ricevuto dovrà essere dettagliatamente rendicontato entro un anno dalla ricezione delle somme; il rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa del loro utilizzo. Rendiconto e relazione dovranno essere inviati al Ministero del Lavoro (per quanto riguarda gli ETS) o alla Presidenza del Consiglio dei ministri (per quanto riguarda le ASD) entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Anche in questo caso, la nostra Associazione vi informerà puntualmente sulle scadenze da rispettare e predisporrà gli strumenti necessari a redigere rendiconti e relazioni e ad inviarli agli Enti competenti.