Registri Unico Nazionale del Terzo Settore APS e ODV in trasmigrazione cosa succede dopo il 7 novembre

di Pier Luigi Ferrenti, Luigi Silvestri, Alessio Silvestri

Come noto, il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) ha riservato un articolo specifico (art. 54) al passaggio (definito “trasmigrazione”) delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle Organizzazioni di Volontario (ODV) dai Registri esistenti (nazionale e regionali per le APS, regionali per le ODV) al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), fissando inoltre il termine di conclusione della procedura.

Inizialmente previsto per il 21 agosto di quest’anno, con un successivo decreto (D.L. 72/2022) tale termine è stato prorogato al 7 novembre.

Entro tale data, però, la procedura, per tutte le potenziali APS e ODV interessate (circa 80 mila)  non si è conclusa: sono infatti poco più di 60 mila le APS e le ODV iscritte (circa 28 mila) o per le quali sono state chieste integrazioni (circa 32 mila).

Le Associazioni per le quali sono state chieste integrazioni devono fornirle entro i termini fissati nelle richieste, ma cosa accadrà per i molti nostri Comitati territoriali e per le moltissime Associazioni affiliate per i quali i competenti uffici regionali non hanno disposto né l’iscrizione nel RUNTS né l’invio di una richiesta di integrazioni?

Ci aiuta a capirlo il Decreto con il quale sono state disciplinate le procedure di iscrizione al RUNTS (D.M. 106/2020) che agli articoli 31 e 33 disciplina rispettivamente la trasmigrazione dai registri regionali delle APS e delle ODV iscritte in essi e quella dal Registro nazionale APS delle articolazioni territoriali (i nostri Comitati regionali e provinciali) e delle APS affiliate alle Associazioni nazionali di promozione sociale quale l’AICS.

Per tutte le Associazioni interessate alla trasmigrazione, dice il Decreto, il competente ufficio regionale del RUNTS poteva, entro i termini della scadenza procedimentale (appunto 7 novembre) disporre l’iscrizione dell’Associazione nel Registro o chiedere di integrare la documentazione presentata. In questo secondo caso, la comunicazione degli uffici determinava l’interruzione dei tempi procedimentali, che ricominciavano a decorrere dallo scadere dei termini assegnati o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione.

Nei casi in cui, continua il decreto, l’Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, “l’ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati.”

Scatterà dunque in pratica il silenzio-assenso, e le suddette APS e ODV dovranno essere iscritte nel RUNTS.

Gli adempimenti però non finiscono qui!. Tutte le associazioni iscritte, entro 90 giorni dalla data di iscrizione, devono aggiornare i dati presenti nel RUNTS, inserendo i loro statuti (se sono stati modificati rispetto a quelli con cui sono state iscritte), i bilanci 2021 (redatti secondo i modelli ministeriali), indicare il numero degli associati, quello dei volontari iscritti nell’apposito registro e tutti gli altri dati modificati.

I nostri uffici nazionali (settore Organizzazione) e i comitati territoriali sono a disposizione degli affiliati per assisterli negli aggiornamenti richiesti e nei prossimi giorni i comitati pilota parteciperanno ad una specifica sessione di aggiornamento in merito.

Per consultare la lista degli Enti iscritti nel RUNTS e di quelli a cui sono state richiesteintegrazioni  https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

Per informazioni, runts@aicstorino.it