SPORT E SALUTE: INDENNITÀ DI GIUGNO PER I COLLABORATORI SPORTIVI

EROGAZIONE AUTOMATICA PER IL MESE DI GIUGNO.

L’indennità per il mese di giugno in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità concessa a norma dell’art. 96 del Decreto-legge n.18/2020 e dell’art.98 del D.L.34/2020 sarà erogata automaticamente, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28 settembre 2020, solo nel caso in cui persistano le condizioni e i presupposti di cui all’articolo 12 del Decreto Agosto.

La verifica della permanenza dei presupposti, in base ai quali l’indennità è stata precedentemente concessa, va confermata a fronte della graduale ripartenza, dello sport di base a seguito del DPCM 17/05/2020, che dispone la riapertura delle sedi dell’attività sportiva di base, in particolare dei centri sportivi e delle palestre a partire dalla data del 25/05/2020.

Il nuovo Decreto Ministeriale, infatti, subordina l’erogazione automatica dell’indennità di giugno alla sussistenza delle condizioni e presupposti che hanno già dato diritto alle precedenti erogazioni.

Pertanto, laddove – per il mese di giugno 2020 – non sussistessero più i presupposti per ricevere l’indennità (v. FAQ 4) o fosse insorta una della cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l’autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (v. FAQ 5), l’utente dovrà comunicare a Sport e Salute S.p.A. la propria “rinuncia” entro il giorno 8 ottobre 2020, mediante invio di una mail con oggetto “rinuncia” a rinuncia@sportesalute.eu, specificando il proprio nome, cognome e codice fiscale.

Tutti i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per il/i mese/i di marzo/aprile/maggio 2020 e che mantengono i requisiti e non ricadono in fattispecie di incompatibilità, non devono inviare alcuna mail e riceveranno automaticamente il pagamento dell’indennità per il mese di giugno 2020.

Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità derivanti dall’indebita percezione di contributi pubblici.